GEOMETRA GUIDO MATTEO
SERVIZI
iscritto presso il Collegio dei Geometri della Provincia di Roma con n. 11421 ed inoltre inserito nell'elenco di cui alla legge 07.12.1984 n. 818, con codice di identificazione G01199, abilitato ad emettere certificazioni di Prevenzione Incendi di cui agli artt. 1 e 2 del D.M. 25.03.1985
Studio in Via Attilio Iocchi n. 39 - Cerveteri (RM)
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Valutazione del Rischio Incendio: Ogni attività soggetta a prevenzione incendi deve effettuare un'analisi dettagliata del rischio incendio per individuare criticità e adottare misure adeguate. Mi occupo di valutazione del rischio di incendio a Roma e provincia, supportando aziende, condomini e studi di progettazione nell'identificazione dei pericoli e nell'implementazione delle migliori strategie di protezione.
Progettazione Antincendio: Se devi presentare una SCIA antincendio a Roma o provincia, ti aiuterò nella preparazione della documentazione e nella progettazione delle misure di sicurezza necessarie per ottenere l'autorizzazione dai Vigili del Fuoco. Sviluppo soluzioni personalizzate per centrali termiche, autorimesse, scuole, officine, depositi ed esercizi commerciali, integrando sistemi di rivelazione fumi, allarme antincendio, vie di fuga e compartimentazione nel rispetto delle normative.
Pianificazione di Emergenza: Un piano di emergenza efficace può fare la differenza in situazioni critiche. Elaborerò piani di evacuazione, organizzerò la formazione del personale e assicurerò che tutte le procedure siano chiare e operative.
Certificato di Prevenzione Incendi: Se la tua attività rientra tra quelle soggette a controllo del Vigili del Fuoco, è necessario ottenere il Certificato di Prevenzione Incendi (CPI). Ti seguirò nella verifica della conformità, nella predisposizione della documentazione tecnica e nei rapporti con gli enti competenti per garantire un iter rapido ed efficace.
Per verificare se la tua attività rientra tra le attività soggette al controllo dei Vigili del Fuoco, consulta l'Allegato I del D.P.R. 151/2011 oppure contattami per una consulenza gratuita.
I servizi
Categorie antincendio
L'iter per ottenere la S.C.I.A. antincendio si differenzia in 3 categorie: A, B e C, individuate in ragione della gravità di rischio:
- nella categoria A sono state inserite quelle attività dotate di 'regola tecnica' di riferimento e contraddistinte da un limitato livello di complessità, legato alla consistenza dell'attività, all'affollamento ed ai quantitativi di materiale presente. Non deve essere richiesto l’esame progetto e viene presentata direttamente S.C.I.A. antincendio la quale è valida con effetto immediato dalla data di presentazione. I sopralluoghi da parte dei Vigili del fuoco sono effettuati a campione, e in caso di effettuazione, il proprietario/gestore può richiedere il rilascio del verbale di visita tecnica;
- nella categoria B sono state inserite le attività presenti in A, quanto a tipologia, ma caratterizzate da un maggiore livello di complessità, nonché le attività sprovviste di una specifica regolamentazione tecnica di riferimento. Per questa categoria deve essere richiesta la valutazione progetto e, come per la categoria A, I sopralluoghi da parte dei Vigili del fuoco sono effettuati a campione, e in caso di effettuazione, il proprietario/gestore può richiedere il rilascio del verbale di visita tecnica;
- nella categoria C sono state inserite le attività con alto livello di complessità. Come per le categorie meno complesse, deve essere richiesta la valutazione dei progetti e, successivamente, avverrà il sopralluogo da parte dei Vigili del fuoco, il quale viene effettuato obbligatoriamente con rilascio del “CPI”.
Valutazione progetto
I responsabili delle "attività soggette" di categorie B e C devono presentare al Comando di competenza territoriale la domanda di valutazione del progetto di nuovi impianti o costruzioni nonché dei progetti di modifiche da apportare a quelli esistenti, che comportino un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio, allegando la seguente documentazione:
- mod. PIN1-2023, firmato digitalmente dal responsabile legale, oppure con firma manuale apposta sul modello, scannerizzato e accompagnato da copia del documento di identità del firmatario;
- documentazione conforme all'allegato I al D.M. 7/8/2012 a firma digitale di tecnico abilitato comprendente la scheda informativa generale, la relazione tecnica ed elaborati grafici;
- marca da bollo da 16 €;
- attestato del versamento a favore della Tesoreria provinciale dello Stato.
Comunicazione di avvio del procedimento
Presentata la valutazione progetto, il Comando è tenuto a comunicare al richiedente l’avvio del procedimento ai sensi dell’art. 7 della legge 7/8/1990 n. 241 con apposita nota ove è specificato:
- Il responsabile del procedimento e dell’adozione del provvedimento;
- L’ufficio presso cui si può prendere visione degli atti;
- Il Numero Pratica e PIN per la consultazione dello stato del procedimento sul web;
- Il nominativo del responsabile dell’istruttoria tecnica.
Termini di conclusione valutazione progetto
Il Comando rilascia il parere entro 60 giorni dalla data di presentazione della documentazione completa.
Presentazione S.C.I.A.
Una volta ottenuto il parere positivo da parte del Comando, si può provvedere alla presentazione della SCIA, con la quale dovrà essere allegata l’asseverazione ai fini della sicurezza antincendio di cui all’art. 4 del D.M. 7 agosto 2012, comprensiva degli altri allegati, ove previsti:
- Asseverazione a firma digitale di tecnico abilitato;
- Certificazione di resistenza al fuoco a firma digitale di professionista antincendio;
- Dichiarazione sui prodotti impiegati ai fini della reazione e della resistenza al fuoco e i dispositivi di apertura delle porte a firma di professionista antincendio;
- Dichiarazione corretta installazione e funzionamento non ricadente nel campo di applicazione del D.M. 22 gennaio 2008, n. 37 a firma dell’installatore;
- Certificazione di rispondenza e di corretto funzionamento dell’impianto a firma di professionista antincendio;
- Dichiarazione di non aggravio di rischio a firma di tecnico abilitato.
SCIA - categoria C
Il Comando, entro 60 giorni dalla presentazione della SCIA, effettua il sopralluogo (visita tecnica) al fine di accertare il rispetto delle prescrizioni previste e la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio.
Entro 15 giorni dall’effettuazione del sopralluogo, in caso di esito positivo, il Comando invia, di norma solamente all’interessato l’“Attestazione di rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione incendi e sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio - Certificato di prevenzione incendi”.
Si fa presente che, con il nuovo regolamento, il “certificato di prevenzione incendi” non è più un provvedimento finale di un procedimento amministrativo, ma costituisce solo il risultato del controllo effettuato e non ha validità temporale. In particolare assume la valenza di “attestato del rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione incendi e della sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio”.
Attestazione di rinnovo periodico
I responsabili delle attività di cat. A/B/C sono tenuti ad inviare l’attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio, che consiste in una dichiarazione attestante l’assenza di variazioni alle condizioni di sicurezza antincendio. Il Comando rilascia contestuale ricevuta dell'avvenuta presentazione.
La periodicità dell’Attestazione di rinnovo è di 5 anni per tutte le attività ad esclusione delle att. n. 6, 7, 8, 64, 71, 72 e 77, per le quali è di 10 anni presumendo la conservazione nel tempo delle caratteristiche costruttive e funzionali originarie e ininfluenti le modificazioni esterne.
L’Attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio deve essere redatta secondo il mod. PIN3-2023, va presentata al Comando prima della scadenza, allegando:
- laddove presenti impianti di protezione attiva, asseverazione attestante la funzionalità e l'efficienza degli impianti di protezione attiva antincendi, con esclusione delle attrezzature mobili di estinzione, firmata da professionista antincendio;
- attestato del versamento a favore della Tesoreria provinciale dello Stato.
Trattandosi di comunicazioni non contenenti istanze non occorre comunicare l’avvio del procedimento. Il richiedente è in possesso di ricevuta di avvenuta presentazione rilasciata contestualmente.
Oltre alla verifica della completezza formale della dichiarazione e della documentazione prevista dall’art. 5 del D.M. 7/8/2012, potrà essere effettuato presso i Comandi anche controlli più approfonditi da parte del personale tecnico, assicurando comunque il rilascio contestuale della ricevuta dell’avvenuta presentazione.
Omessa presentazione S.C.I.A. o attestazione di rinnovo
Con la revisione del D.lgs n. 139/2011 operata dal D.Lgs 29 maggio 2017, n. 97, in particolare dell’art. 20 (Sanzioni penali e sospensione dell'attività) è stato chiarito che l’omessa presentazione della SCIA o della “richiesta di rinnovo periodico della conformità antincendio” per tutte le attività soggette a controllo VVF (attività di cat. A, B e C del DPR n. 151/2011) è punita con l’arresto sino ad un anno o con l’ammenda da 258 a 2.582 euro.
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Con una vasta esperienza consolidata e un impegno costante nell'aggiornamento professionale, lo studio del Geometra Guido è la scelta affidabile per gestire una varietà di operazioni nell'ambito antincendio. Non esitare a contattarmi immediatamente per ricevere consulenze e consigli esperti relativi alla tua attività e per capire cosa devi fare.